Legge 31
dicembre 1996, n. 675 (Estratto)
"Tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali"
Art. 10.
(Informazioni rese al momento detta raccolta).
1. L'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali
devono essere previamente informati per iscritto circa:
a) le finalita' e le modalita' del trattamento cui sono destinati i dati;
b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere
comunicati e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;
e) i diritti di cui all'articolo 13;
f) il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la
residenza o la sede del titolare e, se designato, del responsabile.
2. L'informativa di cui al comma 1 puo' non comprendere gli elementi gia'
noti alla persona che fornisce i dati o la cui conoscenza puo' ostacolare
l'espletamento di funzioni pubbliche ispettive o di controllo, svolte per il
perseguimento delle finalita' di cui agli articoli 4, comma 1, lettera e), e
14, comma 1, lettera d).
3. Quando i dati personali non sono raccolti presso l'interessato,
l'informativa di cui al comma 1 e' data al medesimo interessato all'atto
della registrazione dei dati o, qualora sia prevista la loro comunicazione,
non oltre la prima comunicazione.
4. La disposizione di cui al comma 3 non si applica quando l'informativa
all'interessato comporta un impiego di mezzi che il Garante dichiari
manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato, ovvero rivela, a
giudizio del Garante, impossibile, ovvero nel caso in cui i dati sono
trattati in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o
dalla normativa comunitaria. La medesima disposizione non si applica,
altresi', quando i dati sono trattati ai fini dello svolgimento delle
investigazioni di cui all'articolo 38 delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con
decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni, o,
comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre
che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalita' e per il periodo
strettamente necessario al loro perseguimento.
Art. 13.
(Diritti dell'interessato).
1. In relazione al
trattamento di dati personali l'interessato ha diritto:
a) di conoscere, mediante accesso gratuito al registro di cui all'articolo
31, comma 1, lettera a), l'esistenza di trattamenti di dati che possono
riguardarlo;
b) di essere informato su quanto indicato all'articolo 7, comma 4, lettere
a), b) e h);
c) di ottenere, a cura del titolare o del responsabile, senza ritardo:
1) la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano,
anche se non ancora registrati, e la comunicazione in forma intellegibile
dei medesimi dati e della loro origine, nonche' della logica e delle
finalita' su cui si basa il trattamento; la richiesta puo' essere rinnovata,
salva l'esistenza di giustificati motivi, con intervallo non minore di
novanta giorni;
2) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati
trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non e' necessaria la
conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti
o successivamente trattati;
3) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora vi abbia interesse,
l'integrazione dei dati;
4) l'attestazione che le operazioni di cui ai numeri 2) e 3) sono state
portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro
ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui
tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato:
d) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei
dati personali che lo riguardano, ancorche' pertinenti allo scopo della
raccolta;
e) di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento di dati personali che lo
riguardano, previsto a fini di informazione commerciale o di invio di
materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il compimento di
ricerche di mercato o di comunicazione commerciale interattiva e di essere
informato dal titolare, non oltre il momento in cui i dati sono comunicati o
diffusi, della possibilita' di esercitare gratuitamente tale diritto.
2. Per ciascuna richiesta di cui al comma
1, lettera c), numero 1), puo' essere chiesto all'interessato, ove non
risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo
spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati, secondo le
modalita' ed entro i limiti stabiliti dal regolamento di cui all'articolo
33, comma 3.
3. I diritti di cui al comma 1 riferiti ai
dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da
chiunque vi abbia interesse.
4. Nell'esercizio dei diritti di cui al
comma 1 l'interessato puo' conferire, per iscritto, delega o procura a
persone fisiche o ad associazioni.